Gestire un appartamento ereditato richiede una distinzione chiara tra norme sulla residenza, imposte (IMU/Prima Casa) e tipologie contrattuali.

​1. La Residenza del Proprietario: Deve Toglierla?
​Sì, se l’appartamento viene affittato per intero.
​L’obbligo di legge: Per il Codice Civile (art. 43), la residenza anagrafica deve coincidere con la dimora abituale (dove si vive effettivamente). Mantenere la residenza in una casa affittata interamente a terzi costituisce una falsa dichiarazione anagrafica e si rischiano sanzioni e controlli da parte della Polizia Locale.
​L’unica eccezione (Affitto Parziale): Se viene affittata solo una stanza o una porzione della casa (riservandosene una parte), il proprietario può mantenere la residenza lì.
​Cosa succede alle agevolazioni “Prima Casa” dell’eredità?
​Per le agevolazioni fiscali d’eredità (imposta ipotecaria e catastale ridotte), il requisito di legge è avere o trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile (entro 18 mesi), non necessariamente dentro quel singolo appartamento.
​Attenzione all’IMU: Se viene tolta la residenza perché l’immobile è affittato, la casa non sarà più considerata “abitazione principale”. Di conseguenza, il proprietario dovrà pagare l’IMU.
​2. Quale Contratto Conviene Fare?
​Opzione A: Canone Concordato (3 + 2)
​È quasi sempre la scelta più conveniente dal punto di vista fiscale per un affitto residenziale.
​Tassazione: Permette di accedere alla Cedolare Secca ridotta al 10% (invece del 21% standard).
​Sconto IMU: Diritto a una riduzione del 25% sull’IMU (e in molti Comuni ad un’aliquota comunale ulteriormente agevolata).
​Residenza del proprietario: Deve essere tolta (se affittato interamente).
​Residenza dell’inquilino: L’inquilino ha il diritto di chiedere la residenza se quella diventa la sua dimora abituale. Il proprietario non può vietarglielo per contratto (un’eventuale clausola di divieto sarebbe nulla).
​Nota importante per il proprietario: Lo sconto della Cedolare Secca al 10% e il taglio IMU del 25% spettano al proprietario a prescindere dal fatto che l’inquilino decida di spostare lì la residenza o mantenga solo il domicilio.
​Opzione B: Contratto Transitorio (es. 12 mesi / Annuale)
​Se l’intenzione è affittare per un solo anno, occorre stipulare un Contratto Transitorio (durata da 1 a 18 mesi).
​Requisito fondamentale: Non si può fare un contratto di 1 anno “a piacere”. La legge richiede una motivazione di transitorietà documentata (es. lavoro a tempo determinato, corso di studi, ristrutturazione della propria abitazione) da allegare al contratto.
​Residenza e Domicilio: Nel contratto transitorio l’inquilino solitamente mantiene la residenza altrove e sposta solo il domicilio.
​Residenza del proprietario: Il proprietario deve comunque togliere la residenza se non vi abita più e affitta l’intera casa.

​In sintesi:

​Se l’appartamento viene affittato per intero, il proprietario deve togliere la residenza.

Il contratto Canone Concordato 3+2 garantisce le maggiori agevolazioni fiscali (Cedolare 10% e IMU -25%).

​L’inquilino in un 3+2 può liberamente scegliere di spostare la residenza o mantenere solo il domicilio, senza che questo comprometta i benefici fiscali del proprietario.

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